Perché si tratta delle condizioni concrete di lavoro, si tratta di nuove tutele e diritti che vanno fatti valere, e per farlo serve innanzi tutto informazione, consapevolezza, impegno costante e coordinato di RLS e RSU, con le modalità sia della partecipazione che della contrattazione.
Abbiamo ora uno strumento normativo che, proprio perché riconosce maggiori diritti a lavoratrici e lavoratori e ai loro rappresentanti, comporta un loro, nostro maggior impegno.
Molte sono le novità nel provvedimento rispetto alle normative degli anni ’50 e alla 626, che hanno tenuto conto delle modificazioni del sistema produttivo (non più fordista ma frammentato in piccole e micro imprese e nel sistema degli appalti e nelle micro imprese si concentrano infortuni gravi e mortali) e dei rapporti di lavoro (precarietà, collaboratori, lavoratori autonomi).
Essenziale è la formulazione dell’art. 1 (Finalità): “…garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.”: una innovativa dizione legislativa che riconosce le persone lavoratrici come titolari di diritti e non come mero strumento della produzione.
Il cuore del provvedimento è la prevenzione e ciò che necessita per prevenire e non il sistema sanzionatorio, come gridato a gran voce dal fronte datoriale guidato dalla Confindustria.
Ne è riprova la centralità della Valutazione dei rischi e relativo Documento (DVR) sia nelle singole realtà lavorative che la Valutazione dei rischi da interferenza in tutte, sottolineo tutte, le situazioni in cui esiste compresenza di datori di lavoro.
Anche la possibilità di richiesta da parte dell’RLS e del sindacato di conoscere i costi della sicurezza, che vanno evidenziati in tutti gli appalti e non fanno parte del massimo ribasso, è uno strumento in più per prevenire. Ancora: proprio perché c’è frammentazione produttiva è previsto l’RLS di sito (e significativi accordi sono già stati fatti in vari porti e alla Thyssenkrupp e che ora vanno estesi) e finalmente ogni luogo di lavoro potrà avere il proprio RLS, interno o territoriale, attraverso un meccanismo di certezza. Significativi sono poi: l’ampliamento del campo di applicazione; la campagna straordinaria di formazione; il “libretto sanitario”.
In sintesi: nuovi importanti strumenti per l’agire nei luoghi di lavoro e per la contrattazione. Conquiste da far vivere per tutelare chi lavora e per meglio difenderle da possibili futuri attacchi.
Tutti gli RLS devono essere consultati preventivamente e possono e devono chiedere copia del DVR che del DUVRI. Analogamente possono –e devono- chiedere i costi della sicurezza, che vanno evidenziati in tutti gli appalti e che non possono far parte del massimo ribasso; anche i sindacati territoriali possono (devono) accedere a questi dati.
Già la conoscenza di questi elementi permette una formidabile azione sindacale, sia attraverso la forma partecipativa degli RLS che attraverso la contrattazione delle condizioni concrete di lavoro. Una azione che va sviluppata con forza a partire dai prossimi giorni su tutto il territorio nazionale.
Finalmente abbiamo ottenuto un meccanismo che garantirà la rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro, anche micro: ove non presente l’RLS interno, l’azienda deve versare 2 ore per ogni lavoratore che confluiranno in un Fondo finalizzato agli RLS territoriali, i quali potranno accedere al luogo di lavoro senza preavviso in caso di infortunio grave.
E su precarietà e immigrati mi limito a segnalare: l’estensione del campo di applicazione anche ai lavoratori autonomi e ai collaboratori; il “libretto sanitario” che accompagnerà, attraverso l’ISPESL, i lavoratori per tutta la vita e sarà consultabile anche dal medico di base (pensiamo al significato per il riconoscimento delle malattie professionali); l’informazione e formazione obbligatoria, che tenga conto della lingua; i vincoli professionali e formativi per l’adibizione alle attività più pericolose.
Viene poi estesa alle gravi mancanze in materia di salute e sicurezza la sanzione della sospensione dell’attività lavorativa, al pari del lavoro nero.
Ora dobbiamo far vivere queste norme, con gli strumenti che abbiamo a disposizione: la rappresentanza dei lavoratori con la partecipazione (RLS) e la contrattazione (RSU, categorie, confederazione) in tutti i luoghi di lavoro e in tutto il territorio nazionale.
Serve quindi rafforzare ulteriormente la sinergia tra tutti gli attori coinvolti: ruoli diversi, unico obbiettivo: aumentare i diritti e le tutele delle donne e degli uomini che lavorano nel nostro Paese.