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Finalmente il testo unico

di Diego Alhaique

Un vero progresso normativo e una nuova sfida per imprenditori, lavoratori e sistema pubblico della prevenzione


Il “testo unico” è stato definitivamente approvato dal consiglio dei Ministri il 1° aprile (governo.it/Governo.Informa/Dossier/legge_sicurezza_Lavoro/index.html).E'stato un lavoro lungo e molto difficile che ha richiesto un grande sforzo di mediazione da parte del Ministro del lavoro e che ha coinvolto, oltre alle parti sociali, diversi ministeri. Di questo parliamo più avanti nell'intervista che il ministro Cesare Damiano ha concesso in esclusiva a Articolo 21.
Col "testo unico" è stato compiuto un passo avanti di grande portata e significato, per diverse ragioni. Per il nuovo assetto dato alla normativa (la raccolta in un unico decreto della numerosa legislazione, che si presenta ora in una veste chiara e funzionale) e per le ragguardevoli novità introdotte in attuazione dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge delega n. 123 dell’agosto scorso. Da tale punto di vista si può attribuire alla nuova legge non solo un profilo di riordino normativo, ma anche di riforma. Sono stati introdotti, infatti, capitoli completamente nuovi nel campo della tutela e della salute dei lavoratori.
A cominciare dal sistema istituzionale, al quale per la prima volta si tenta di dare un baricentro, con l’istituzione del Comitato per l’indirizzo e la programmazione delle politiche e per il coordinamento della vigilanza, insieme con il rafforzamento dei Comitati regionali. La definizione delle funzioni dell’Ispesl e dell’Inail, che non saranno più “Istituti per caso” nel campo della prevenzione, e la creazione del sistema informativo nazionale offrono un ampio sostegno alla conoscenze necessarie per tutte le attività, comprese quelle promozionali, che per la prima volta vengono previste e finanziate.
Sono poi confermate le disposizioni della legge 123 riguardo all’obiettivo salute e sicurezza negli appalti e al contrasto del lavoro irregolare: nuovi rilevanti obblighi, come il documento unico di valutazione dei rischi per la prevenzione delle interferenze, l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza nei contratti, la tessera di riconoscimento per i lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, e la possibilità per gli organi di vigilanza di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale sia per l’impiego di personale non risultante dalle scritture sia per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
A livello della gestione aziendale della prevenzione, viene fornito un quadro completo delle prerogative dei vari soggetti e identificati gli obblighi delle imprese e dei lavoratori autonomi, per i quali è prevista la definizione di un sistema di qualificazione. Anche la figura del medico competente viene meglio delineata, con l’attribuzione di nuovi obblighi volti a migliorare la qualificazione della sua funzione ai fini della prevenzione anche in rapporto con il Servizio sanitario nazionale, per la costruzione di archivi informativi sanitari e di rischio. Del tutto inedite sono la regolamentazione dei modelli di organizzazione e di gestione aziendale della salute e sicurezza e la possibilità di istituire un unico servizio di prevenzione e protezione nei casi di aziende con più unità produttive.
Il sistema di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori è notevolmente rafforzato. È istituita la nuova figura del rappresentante di sito produttivo in contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, come porti, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, grandi cantieri e, in generale, in aree produttive caratterizzate da interferenza delle lavorazioni e da un numero di addetti superiore a cinquecento. La funzione della rappresentanza a livello territoriale è notevolmente rafforzata, sia con l’attribuzione di nuove prerogative agli organismi paritetici, sia con l’importante e del tutto innovativa istituzione presso l’Inail di un fondo di sostegno e di finanziamento per le attività dei rappresentanti territoriali, per la formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese e per le attività degli organismi paritetici. Si apre inoltre la prospettiva di un’anagrafe degli Rls, poiché viene disposto l’obbligo per le aziende di comunicare annualmente all’Inail i nominativi dei rappresentanti, i quali, peraltro, saranno eletti in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale.
Anche il capitolo delle sanzioni è stato riordinato, pesandone in modo più appropriato ed equilibrato la misura.
Il provvedimento è costituito da 13 Titoli, il primo generale e gli altri specifici per le varie tipologie e ambiti di rischio, con un totale di 306 articoli e 52 allegati. Lo si attendeva dalla riforma sanitaria del 1978 ed è finalmente arrivato al traguardo con due mesi di anticipo rispetto al termine a disposizione previsto dalla delega. La legge è il frutto di uno sforzo notevolissimo compiuto dal governo nella linea del miglioramento delle condizioni di lavoro, dando seguito ai richiami del Capo dello Stato che, primo nella storia della Repubblica, fin dall’inizio del suo mandato ha ribadito più volte come non fosse più ammissibile la strage quotidiana nei luoghi di lavoro. I tremendi incidenti alla ThyssenKrupp di Torino e a Molfetta hanno dato l’impulso morale a fare presto, così come la necessità di concludere prima della chiusura anticipata della Legislatura.
La parola concertazione non si usa più, ma questa legge è stata costruita con un metodo che gli è molto vicino, tramite un impegno congiunto dei due ministeri del Lavoro e della Salute, del tutto inedito e positivo, che hanno ricercato continuamente il parere e l’apporto delle parti sociali, delle Regioni e delle associazioni professionali e scientifiche. Tutto ciò è una grande premessa per prospettare che si sia aperta una nuova sfida, perché ognuno ora deve fare la sua parte per utilizzare veramente questo importante nuovo strumento: dagli adempimenti dovuti da parte degli imprenditori, all’esercizio dei nuovi diritti dai parte dei lavoratori, all’azione di indirizzo, programmazione e vigilanza del sistema pubblico.
Ci aspettiamo che su questo provvedimento si apra una discussione che coinvolga sindacalisti, imprenditori, quanti sono delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro, i lavoratori stessi.
Apriamo con il contributo di Renzo Bellini segretario confederale CISL.


 
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