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A proposito delle nuove norme in materia di sicurezza

di Davide Piantoni
La ripresa del lavoro, almeno per la maggioranza dei lavoratori, deve essere preceduta da un ringraziamento per tutti quelli, parlamentari e “lobby” della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, che hanno lavorato per promulgare la Legge 3 Agosto 2007 n. 123 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10.08.2007 “ Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia". E’ soltanto l’inizio di un percorso complesso, ma è stato importante conferire il carattere di norme urgenti ad alcune questioni fra le quali condivido essere centrale la partecipazione dei lavoratori alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali. E’ un impulso, quello fornito da legislatore, che non può, non deve, essere lasciato cadere.
Nel settore edile l’applicazione delle norme dettate dal DLgs. 494/96 e successive modifiche rimane problematica, la partecipazione dei lavoratori edili alla prevenzione rimane un obiettivo, per certi versi, ritengo, disperato. In questo settore oltre ai controlli degli Enti preposti è importante spiegare ai lavoratori i compiti, le responsabilità del Committente nella prevenzione, ma soprattutto dei due Coordinatori, quello per la progettazione e quello per l’esecuzione. Non deve sembrare strano, ma a distanza di 10 anni dalla emanazione di norme per la organizzazione della prevenzione nei cantieri edili, i lavoratori non hanno chiaro compiti, ruoli e responsabilità di ciascun soggetto che vi concorre.
In tutti gli altri settori l’avere unificato in una unica giornata l’elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’avere esteso l’attività del RLST a tutte le aziende artigiane, l’aver chiarito, finalmente, l’obbligo del datore di lavoro di consegnare la copia del documento per il miglioramento della salute dei lavoratori e delle lavoratrici attribuisce notevole qualità alle norme emanate. Il documento, il possesso della copia del documento da parte del RLS ha impegnato molte energie, in questi anni, per entrambi i soggetti, datori di lavoro e RLS: è fin troppo evidente che, per alcune aziende, la consultazione limitata del documento da parte del RLS, è un primo ed efficace modo di impedire o limitare fortemente la partecipazione del RLS all’attività di prevenzione. Consultazione limitata perché consultazione sorvegliata da funzionari aziendali, consultazione limitata in assenza di supporti adeguati (testi, internet, consulenti di parte sindacale etc), consultazione limitata dal conteggio del tempo da sottrarre alle già scarse 40 ore da dedicare all’intera attività di RLS.
Nei corsi di formazione all’attivtà di RLS (c.d.32 ore) coerentemente con quanto previsto anche dall’art. 3 del DLgs. 626/94 si insegna che l’attività preventiva non può che iniziare dalla valutazione dei rischi, competenza questa assegnata al datore di lavoro che ha l’onere di consultare preventivamente l’RLS. Molti RLS ci dicono che non solo spesso non vengono preventivamente consultati, ma poi non hanno il diritto di consultare il documento liberi dalle limitazioni spesso imposte dal datore di lavoro e sopra richiamate senza, da parte mia, la pretesa dell’esaustività.
Ora l’RLS ha diritto, senza equivoci, interpretazioni di avvocati di parte aziendale, di disporre della copia del documento per il miglioramento della salute: inizia una nuova stagione, quella della partecipazione dei lavoratori. Ciò sarà vero se gli RLS oltre alla copia del documento potranno disporre di adeguati supporti per la comprensione del rischio rumore, vibrazioni, di esposizione ad agenti chimici, alle metodologie per la valutazione dei rischi connessi a movimenti ripetitivi. Di primaria importanza sono le strutture sindacali e la loro capacità di fornire il giusto supporto all’attività degli RLS: a Brescia le strutture sindacali, in maniera indipendente, hanno formato uffici appositi ove l’RLS può rivolgersi per la lettura del documento, la CGIL attraverso l’Ufficio Ambiente e Sicurezza ha letto e commentato, insieme ai rispettivi RLS circa 45 documenti in 10 anni. Alcuni infortuni mortali sono avvenuti nonostante il documento di valutazione dei rischi riportasse le situazioni di rischio specifiche, molti infortuni gravi e mortali sono avvenuti invece senza che il documento rilevasse le rispettive situazioni di rischio. Povero il contenuto dei documenti, pochi i documenti valutati, moltissimi i documenti non aggiornati poiché l’impedimento ad esaminare e lavorare sul contenuto dei documenti ha portato diversi RLS a praticare la vecchia prassi secondo la quale si segnala all’ASL le situazioni di pericolo che i lavoratori segnalano al RLS.
Perché i funzionari sindacali non partecipano a corsi di formazione orientati alla esigenza di sostenere l’attività degli RLS ? Questi ultimi hanno svolto almeno 32 ore di formazione e l’incongruenza organizzativa è insostenibile laddove si pensi che il funzionario sindacale esercita o dovrebbe esercitare l’orientamento di primo livello. Perché i funzionari sindacali non vengono formati sulle norme di prevenzione ? Perché le singole categorie sindacali non hanno uno specifico programma di prevenzione ? Questo argomento viene stralciato dall’attività dei funzionari ed affidato a specialisti, anche in seno sindacale invece che costituire bagaglio operativo e culturale dei funzionari medesimi.
Ora non si può sbagliare, non si può lasciare l’RLS solo, con in mano il documento senza sapere dove rivolgersi per comprendere bene e per proporre le probabili ed utilissime modifiche alla valutazione dei rischi e, soprattutto, sorvegliare l'esecuzione del programma per la riduzione/eliminazione dei rischi.
E' evidente che l'impegno organizzativo è forte, impegnativo: quanti in questi mesi hanno solidarizzato con il Presidente della Repubblica, quanti nelle istituzioni sono convinti che gli infortuni mortali e gravi sono troppi ora possono dare prova del loro impegno: ad esempio, presso ogni Amministrazione Comunale sensibile ai temi della sicurezza sul lavoro gli RLS più attivi potrebbero “aprire” uno spazio a disposizione dei colleghi RLS che volessero leggere ed emendare il documento per il miglioramento della salute (DMS)
Certo è affermato finalmente il diritto del RLS a ricevere copia del DMS, ma è affermata, in modo non pari e schematico la eventuale responsabilità del RLS nel non avere richiesto copia del documento, nel non averne letto il contenuto, nel non averlo emendato. Ed è altresì doveroso riconoscere che le 32 ore di formazione degli RLS non possono essere sufficienti nel costruire l'autonomia di giudizio di un RLS di fronte al contenuto del documento. Anche la formazione degli RLS dovrebbe uniformarsi ai contenuti suggeriti dall'ISPESL ...........ma questa è un'altra storia.
 
*Consulente tecnico Ufficio Sicurezza e Ambiente CGIL Brescia


 
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